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OBBLIGO DI PORTARE CON SE’ LA MUSERUOLA E GUINZAGLIO NON PIU’ LUNGO DI 1,5m

Una nuova ordinanza ministeriale, in vigore dal 6 settembre 2013 per un anno obbliga tutti i proprietari a passeggio con il proprio cane (in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico) ad utilizzare il guinzaglio, non più lungo di un metro e mezzo, e ad avere a disposizione una museruola e strumenti utili a raccogliere le feci.

Come ogni tanto accade, soprattutto sulla scorta di episodi di cronaca che vedono alcuni cani come responsabili di gravi aggressioni, viene emessa dal Ministero della Salute un’ordinanza che riporta nuove regole relativa alla gestione dei cani.

L’ultima di una lunga serie è entrata in vigore il 6 settembre 2013, e resterà valida per 12 mesi, e riporta alcune novità e alcuni adempimenti a volte presenti già in altre norme: in aree urbane e aperte al pubblico il cane, di qualsiasi razza, taglia, età deve essere SEMPRE al guinzaglio e il guinzaglio non deve essere più lungo di 1,5 metri (messa al bando quindi di tutti i guinzagli estensibili). Inoltre il proprietario, oltre al classico sacchettino per raccogliere le eventuali feci, deve sempre portare con sé una museruola da usarsi al bisogno. Ribadisco che tale norma è valida in tutte le aree urbane e nei “luoghi aperti al pubblico” (locuzione variamente interpretabile e, come spesso accade nelle leggi italiane, poco chiara) e per qualsiasi tipologia di cane dal bassotto al terranova, dal chihuahua al rottweiler.

Interessante, pur se difficilmente applicabile e utilizzabile, il punto in cui l’ordinanza assegna al proprietario la responsabilità relativa non solo al controllo e alla conduzione, ma anche al benessere del proprio cane: il fatto che questo sia il primo punto dell’articolo 1 rende ben chiaro come da parte del legislatore esista una volontà ambivalente sia di tutela della salute umana sia di tenere presente la necessità che il cane non venga considerato una cosa (una “res” come è per legge), ma un essere vivente anch’esso meritevole di tutela.

Per quanto riguarda l’attenzione all’incolumità delle persone viene previsto l’obbligo di affidare l’animale a “persone in grado di gestirlo correttamente” e che ne assumono in parte la responsabilità: questo implica che i bambini non possano portare a passeggio cani che, per esempio, possano essere più pesanti di loro.

Forse altrettanto interessante la preoccupazione del legislatore nei confronti di chi decida di accogliere in casa un cane e che prevede che il futuro proprietario sia informato sulle caratteristiche del cane stesso da prendere e che in seguito il “miglior amico dell’uomo” abbia un comportamento adeguato al “contesto in cui vive”: bellissimo concetto, ottimo intento, ma veramente poco realizzabile, soprattutto per legge.

L’ordinanza ministeriale ritorna inoltre sui corsi formativi per rilasciare ai proprietari un “patentino”, facoltativo in linea di massima. Solo in alcuni specifici casi i servizi veterinari della sanità pubblica possono obbligare i proprietari di cani morsicatori o che hanno comunque aggredito a svolgere tali percorsi formativi.

L’articolo 2 è significativo rispetto a quanto scritto sopra: nel mentre che si vietano pratiche destinate ad aumentare l’aggressività dei cani (vietati perciò addestramenti specifici e incroci atti a questo scopo), si ricorda il divieto di taglio coda, orecchie e quant’altro vietando la commercializzazione di siffatti soggetti e il richiamo al codice penale dove è previsto il reato di maltrattamento degli animali.

Nel contempo l’ordinanza impone ai veterinari liberi professionisti di segnalare ai servizi sanitari dell’azienda sanitaria locale la presenza di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto “impegnativi”: quest’ultimo termine, di moda tra i legislatori forse per la difficoltà di stabilire se un cane sia aggressivo o pericoloso, risulta veramente molto vago e poco utile e, di conseguenza, prevedo ben poche segnalazioni del genere.

Riprendendo altre ordinanze, ma anche la ormai ratificata Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, vengono nuovamente vietati addestramenti e incroci per sviluppare l’aggressività dei cani e il doping degli stessi, nonché la vendita di cani in cui sia stato effettuato il taglio di coda orecchie e quant’altro.

Gli altri articoli dell’ordinanza (chi è interessato la può trovare QUI) normano la responsabilità e le facoltà dei servizi veterinari in presenza di cani “impegnativi” ed il relativo registro e in più alcuni divieti a detenere e posseder questi cani da parte di diverse persone.

p.s. Se posso esprimere un parere molto personale questa, come molte altre leggi nel campo dei rapporti uomo-animale, mi pare una “grida” di manzoniana memoria.

p.p.s. Questo è il titolo dell’ordinanza: “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani”, come si scriveva sopra l’attenzione è puntata sull’incolumità pubblica, ma nel contempo vengono richiamati molti “diritti del miglior amico dell’uomo (gatto permettendo)

Dr. Nicola Nava

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Dr. Nicola Nava
Tags: Norme

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